Art. 15.

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del Fondo sanitario nazionale. Una quota non superiore al 5 per cento delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale è destinata al funzionamento delle attività per la tutela della salute mentale.
      2. Le ASL ricevono un finanziamento in funzione dei livelli di assistenza qualitativi raggiunti e certificati ai sensi della presente legge.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano l'entità del finanziamento di cui al comma 2 in considerazione del numero dei pazienti che hanno effettivamente completato ogni percorso terapeutico riabilitativo.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire un ulteriore finanziamento per i medici di famiglia che accettano di condividere la gestione del trattamento per i pazienti affetti da disturbi mentali, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici definiti dai rispettivi DSM.
      5. Per il finanziamento delle attività di tutela della salute mentale in età evolutiva, in aggiunta alle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse destinate agli interventi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, nell'ambito delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      6. Una somma non inferiore al 50 per cento delle risorse di cui al comma 5 deve essere impiegata per la realizzazione dei programmi e degli interventi di cui all'articolo

 

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14, in particolare per campagne di informazione e di formazione finalizzate alla diffusione di un atteggiamento non discriminatorio verso i disturbi mentali e per interventi che pongano al centro la famiglia nelle attività di prevenzione del disagio mentale dei soggetti in età evolutiva.